Sentenza n. 102/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha Pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 122,
191 e 196, comma terzo, c.p.m.p. promossi con ordinanze emesse il 22
luglio, 6 ottobre, 4 novembre e 1 dicembre 1982 dal Tribunale militare
di Padova, il 27 maggio e 21 ottobre 1983 dal Tribunale militare di
Verona e il 9 febbraio 1984 dal Tribunale militare di Bari, iscritte ai
nn. 752 e 868 del registro ordinanze 1982, ai nn. 221, 222, 660 e 1043
del registro ordinanze 1983 e al n. 385 del registro ordinanze 1984 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 88, 149, 246 e
253 del 1983 e nn. 18, 195 e 259 del 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1985 il Giudice
relatore Francesco Saja;
udito l'Avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento a carico di Di Marzucchi Piero,
imputato del reato di ingiuria in assenza di superiore ufficiale, il
Tribunale militare di Padova con ordinanza del 22 luglio 1982 (reg.
ord. n. 752 del 1982) sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 191 del codice penale militare di pace in
riferimento all'art. 3 Cost.
Il Tribunale osservava che il reato di cui al capo d'imputazione
comportava la pena della reclusione militare da sei mesi a tre anni,
più severa di quella irrogabile per il più grave reato di
insubordinazione con minaccia o ingiuria in presenza di superiore
ufficiale, di cui all'art. 189 c.p.m.p., per effetto della
dichiarazione di incostituzionalità della pena originariamente
prevista in quest'ultimo articolo (sent. 20 maggio 1982 n. 103). La
sanzione più grave comminata per il reato più lieve sembrava porre la
norma impugnata in contrasto col principio di ragionevolezza.
La stessa questione veniva sollevata dal medesimo Tribunale con
ordinanza del 6 ottobre 1982 (reg. ord. n. 868 del 1982), nonché con
motivazione analoga ed anche in riferimento ad imputazioni in cui la
persona offesa non era un ufficiale, dai Tribunali militari di Verona
con ordinanza del 27 maggio 1983 (reg. ord. n. 660 del 1983) e di Bari
con ordinanza del 9 febbraio 1984 (reg. ord. n. 385 del 1984).
Con quest'ultima ordinanza il Tribunale riteneva il citato art. 191
c.p.m.p. altresì "aberrante e incoerente" in quanto differenziava le
sanzioni a seconda che la persona offesa fosse o no un ufficiale.
2. - Questione analoga a quelle sopra dette veniva sollevata dal
Tribunale militare di Verona con ordinanza del 21 ottobre 1983 (reg.
ord. n. 1043 del 1983), emessa nel procedimento a carico di Roberti
Fulvio, imputato di minaccia grave ad un inferiore, per la quale l'art.
196, terzo comma, c.p.m.p. prevede la reclusione fino a tre anni.
3. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Cristelli
Sergio ed altri, imputati tra l'altro di violata consegna da parte di
militare preposto di guardia a cosa determinata, il Tribunale militare
di Padova con ordinanza del 4 novembre 1982 (reg. ord. n. 221 del
1983) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 122
c.p.m.p. "nella parte in cui prevede la pena della reclusione militare
non inferiore a due anni per il solo fatto della violata consegna".
Il Tribunale premetteva che per il reato in questione la pena
edittale era compresa tra un minimo di due ed un massimo di
ventiquattro anni di reclusione militare (art. 26 c.p.m.p.) ed
aggiungeva che la condotta lesiva del dovere di vigilare era prevista
anche in altri articoli dello stesso codice, e precisamente negli artt.
118 (abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in
servizio di sentinella, vedetta o scolta) e 120 (abbandono di posto o
violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio), i
quali tuttavia comminavano pene molto più lievi. Questa differenza
delle previsioni punitive sembrava al collegio rimettente contrastare
coi principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di personalità della
responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena (art.
27, primo e secondo comma, Cost.).
La stessa questione veniva sollevata dal medesimo Tribunale con
ordinanza del 1 dicembre 1982 (reg. ord. n. 222 del 1983) emessa nel
Procedimento a carico di Zonta Franco.
4. - La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nella
causa relativa all'ordinanza n. 221 del 1983, negando anzitutto che la
sanzione prevista nell'art. 122 c.p.m.p., in quanto più grave di
quelle previste nei precedenti artt. 118 e 120, contrastasse col
principio di eguaglianza: infatti la maggior severità appariva
giustificata dal fatto che la violazione della consegna di vigilanza è
più grave quando, come nell'ipotesi dell'art. 122 cit., si estrinsechi
sulla cosa che è oggetto della vigilanza stessa. La considerazione del
massimo edittale di ventiquattro anni di reclusione militare si
presentava inoltre, secondo l'interveniente, frutto di esasperazione
del problema poiché quel massimo era destinato a rimanere mera ipotesi
teorica.
La Presidenza del Consiglio aggiungeva che, quanto al primo comma
dell'art. 27 Cost., il Tribunale rimettente non dava alcuna motivazione
e, quanto al terzo comma dello stesso articolo, l'efficacia rieducativa
della pena esulava dal controllo di costituzionalità e comunque era da
porre in relazione soprattutto col regime dell'esecuzione, certamente
estraneo alla questione discussa.
In conclusione l'interveniente chiedeva che le questioni fossero
dichiarate non fondate. Considerato in diritto :
1. - Le sette ordinanze in epigrafe sollevano tre questioni di
legittimità costituzionale che risultano connesse o simili; pertanto,
i relativi giudizi possono riunirsi per essere decisi con unica
sentenza.
2. - La prima di esse viene proposta dai Tribunali militari di
Padova, Verona e Bari (ordd. nn. 752 e 868 del 1982, 660 del 1983 e 385
del 1984) e si ricollega alle sentenze di questa Corte nn. 26 del 1979
e 103 del 1982, le quali hanno dichiarato l'illegittimità, in quanto
contrastante con l'art. 3 della Costituzione, del sistema sanzionatorio
disposto negli artt. 186 e 189 c.p.m.p. (r.d. 20 febbraio 1941 n. 303)
per alcune figure del reato di insubordinazione, ferma restando
l'illiceità penale delle fattispecie in dette norme previste: alle
quali, pertanto, si rendono generalmente applicabili le corrispondenti
pene comminate dal codice penale comune - stante il carattere
complementare dell'ordinamento militare (v. ultimam. sent. n. 213 del
1984) - di norma notevolmente meno gravi di quelle stabilite nel detto
ordinamento. I provvedimenti di rimessione ora ricordati fanno perno
appunto su tale conseguenza, relativamente, in particolare, al reato di
insubordinazione con minaccia o ingiuria in presenza del superiore
(art. 189 c.p.m.p.), osservando che non possono più razionalmente
sussistere le sanzioni previste nell'art. 191 dello stesso codice per i
medesimi fatti commessi contro il superiore assente. La relativa
condotta, invero, proprio per l'assenza del superiore, è considerata
meno grave dal suddetto c.p.m.p., il quale perciò ha comminato nel
citato art. 191 sanzioni inferiori rispetto a quelle previste nel testo
originario del ricordato art. 189; per contro, in seguito alla suddetta
pronuncia di questa Corte n. 103 del 1982, la situazione risulterebbe
attualmente capovolta e il reato meno grave verrebbe punito con
sanzioni più rigorose, con la conseguente violazione dell'art. 3 Cost.
3. - La questione è fondata.
Come questa Corte ha costantemente affermato, la valutazione della
congruenza fra reati e pene rientra nel potere discrezionale del
legislatore, il cui esercizio può essere censurato sotto il profilo
della legittimità costituzionale soltanto se non sia stato rispettato
il limite di ragionevolezza, sicché la sanzione comminata risulti
irrazionale e arbitraria. Ora, è evidente come tale vizio ricorra
nella situazione denunciata, in quanto, per effetto dei suindicati
interventi di questa Corte, il reato considerato originariamente più
lieve (art. 191) è punito più rigorosamente di quello di maggiore
gravità (art. 189), il che dà luogo ad una palese irrazionalità che
deve essere eliminata con una pronuncia di illegittimità
costituzionale analoga a quella delle sentenze suddette (alle quali
deve aggiungersi la sentenza n. 173 del 1984), in modo che le varie
figure del reato di insubordinazione soggiacciano ad un coerente
criterio normativo. Peraltro sin dalla prima pronuncia - e
l'ammonimento è stato ripetuto in quelle successive - la Corte ha
avvertito che, essendo venuto meno il punto cardine del sistema
sanzionatorio stabilito dal codice militare in subiecta materia, si era
creata una situazione sbilanciata che esigeva un intervento legislativo
diretto a riordinare interamente su un piano di indispensabile
razionalità detto sistema. La sollecitazione non è rimasta
inascoltata, giacché in data 19 gennaio 1984 è stato presentato dal
Governo un disegno di legge (Atti Camera dei Deputati, n. 1152) con cui
viene regolata la materia sulla base delle ricordate pronunce di questa
Corte. Ma esso, che all'art. 5 prevede la modificazione del cit. art.
191 nel senso auspicato dai giudici a quibus, non è stato ancora
approvato dal Parlamento, sicché permane la ricordata situazione di
grave irrazionalità, che deve essere conseguentemente eliminata. La
pronuncia di illegittimità costituzionale fa perdere consistenza a
quanto dedotto dal Tribunale di Bari relativamente alla distinzione
posta dal codice militare a seconda che il superiore sia ufficiale o
no, dato che la pronuncia travolge anche tale distinzione, che non è
più riscontrabile nella disciplina da applicare in luogo di quella
annullata (la distinzione viene peraltro soppressa nel suindicato
disegno di legge, accogliendosi così l'auspicio formulato da questa
Corte con la sentenza n. 72 del 1980).
4. - Analoga a quella sopra esaminata è la censura contenuta
nell'ordinanza del Tribunale militare di Verona n. 1043 del 1983, che
concerne l'art. 196 c.p.m.p, nella parte in cui assoggetta alla
reclusione militare fino a tre anni la minaccia ad un inferiore, se
essa è grave o è commessa in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p.
Nella disposizione impugnata la pena ora detta è collegata col
sistema sanzionatorio originariamente fissato per i reati contro la
disciplina militare, sicché anch'essa risulta notevolmente sbilanciata
e inficiata da profonda irrazionalità: infatti, in base alla norma
suddetta, la minaccia aggravata ad inferiore è punita, come s'è
detto, con la pena detentiva fino a tre anni, mentre quella contro il
superiore, che presenta un maggior grado di gravità, è punita, a
seguito della più volte ricordata sentenza n. 103/1982, secondo il
codice penale comune, con la reclusione fino ad un anno.
Questo squilibrio, rilevato e corretto anche nel cit. disegno di
legge (art. 8), impone di dichiarare costituzionalmente illegittimo in
parte qua anche l'art. 196, terzo comma, c.p.m.p..
5. - Non è invece fondata la terza e ultima questione, che è
stata sollevata dal Tribunale di Padova con le ordinanze nn. 221 e 222
del 1983.
Con esse il giudice a quo impugna l'art. 122 c.p.m.p. il quale,
punendo il reato di violata consegna da parte del militare preposto di
guardia a cosa determinata, per il solo fatto della violata consegna,
con la reclusione militare non inferiore a due anni, astrattamente
consente che detta pena possa estendersi nel massimo sino a
ventiquattro anni (art. 26 c.p.m.p.). In relazione a tale possibilità
la norma denunciata sembra al giudice a quo in contrasto con l'art. 3
Cost. per irrazionale disparità di trattamento con le altre figure di
reato di violata consegna, punite, come si afferma, con la reclusione
militare sino a tre anni (artt. 118 e 120 c.p.m.p.) nonché in
contrasto con l'art. 27, primo e terzo comma, Cost.
Rispetto al primo profilo, va osservato che il raffronto tra le
sanzioni previste dalle disposizioni suddette non risponde esattamente
alla realtà normativa. Invero, a parte la previsione dell'art. 120,
la quale non è significativa perché si riferisce ad un'ipotesi
chiaramente di minimo rilievo e ha carattere meramente sussidiario, il
raffronto della pena per il reato dell'art. 118 non può essere
limitato a quella stabilita nel primo comma, poiché vanno tenuti
presenti i successivi capoversi, i quali comminano nel minimo una pena
addirittura superiore a quella stabilita dall'art. 122 (e cioè la
reclusione militare non inferiore a sette anni) e nel massimo prevedono
la medesima sanzione fino a quindici anni. Il richiamo, come tertium
comparationis, delle norme suddette non conforta dunque il contenuto
dell'ordinanza di rimessione, essendo evidente, invece, che trattasi di
materia regolata dal legislatore secondo una valutazione di politica
criminale, in base alla quale è stata fissata la maggiore o minore
gravità delle singole fattispecie. D'altro canto, l'individuazione
concreta della pena spetta al giudice nell'ambito del potere regolato
dall'art. 133 cod. pen. comune, in modo che essa risulti
soggettivamente e oggettivamente proporzionata alle singole fattispecie
concrete (per la concessione di circostanze attenuanti, la sanzione
può anche andare al di sotto del minimo edittale), potere il cui
esercizio è soggetto a controllo mediante i normali mezzi di
impugnazione previsti dall'ordinamento processuale militare: pertanto
l'eventualità prospettata dall'ordinanza di rimessione si presenta
come mera ipotesi teorica. Il che non impedisce di auspicare che nella
riforma generale organica del codice penale militare di pace, la quale
ha formato oggetto di vari disegni di legge di delega al Governo sin
dalla VII legislatura, si provveda a ridurre il divario tra il minimo e
il massimo della pena edittale, limitando ulteriormente così il potere
discrezionale del giudice.
Per quanto concerne il secondo profilo, osserva la Corte che manca
qualsiasi motivazione rispetto al primo comma dell'art. 27 Cost. ("la
responsabilità penale è personale") e che risulta, comunque, di tutta
evidenza come la disposizione denunciata preveda una responsabilità
per fatto proprio e perciò non violi affatto il suddetto principio.
Mentre, relativamente al terzo comma dello stesso art. 27 ("le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato"), indicato anch'esso
genericamente nell'ordinanza di rimessione senza alcuna adeguata
motivazione, va rilevato che il fine rieducativo della pena, a cui
sembra volersi riferire il giudice a quo in relazione alla sanzione
prevista dal cit. art. 122, non può propriamente formare oggetto di un
accertamento nel giudizio di costituzionalità in quanto, da un lato,
la determinazione della pena edittale è rimessa alla valutazione
discrezionale del legislatore, non censurabile se, come nella specie,
non esorbiti dal limite di razionalità; e, dall'altro,
l'individuazione di quella irrogabile in concreto rientra, come ora si
è accennato, nei compiti del giudice secondo la disciplina dettata dal
cit. art. 133 cod. penale (cfr. sent. n. 22/1971; n. 18/1973; n.
143/1974 e n. 119/ 1975); senza dire, come pure è stato rilevato nelle
predette decisioni, che l'efficacia rieducativa in questione dipende
soprattutto dal regime di esecuzione della pena, che la più recente
legislazione ha preso seriamente in considerazione fornendo una più
moderna ed evoluta disciplina.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 191 c.p.
m.p., limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi
a tre anni, se il superiore è un ufficiale, e con la stessa pena fino
a sei mesi, se il superiore non è un ufficiale";
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 196, terzo
comma, c.p.m.p. limitatamente alle parole "la reclusione militare fino
a tre anni";
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 122 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27,
primo e terzo comma, Cost. dal Tribunale militare di Padova con le
ordinanze nn. 221 e 222/83 indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sode dalla Corte Costituzionale,
Palazzo deva Consulta, il 2 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte