Art. 191
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1985 al 18 dicembre 1985. Leggi il testo vigente →
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se il fatto e' commesso in assenza del superiore offeso, ma alla presenza di piu' militari, il colpevole e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore e' un ufficiale, e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non e' un ufficiale. 17
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
17La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 4 aprile 1985, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 10/4/1985, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 191 c.p. m.p., limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore e' un ufficiale, e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non e' un ufficiale"".
Testo vigente dal 11 aprile 1985 al 18 dicembre 1985 · versione 20 su Normattiva