Art. 191
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 11 aprile 1985. Leggi il testo vigente →
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se il fatto e' commesso in assenza del superiore offeso, ma alla presenza di piu' militari, il colpevole e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore e' un ufficiale, e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non e' un ufficiale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 11 aprile 1985 · versione 0 su Normattiva