Art. 195 (Codice penale militare di guerra)Omesso rilascio di persone addette al servizio sanitario o di ministri del culto

Chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, non consegna o non rilascia, o comunque trattiene alcuna delle persone indicate nell'articolo precedente, quando esse hanno cessato di esercitare le loro funzioni negli ospedali, nelle ambulanze o in altri luoghi dove prestavano servizio, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art195 · fonte su Normattiva