Art. 190 (Codice penale militare di guerra) — Omessa assistenza verso militari infermi, feriti o naufraghi
[1]E' punito con la reclusione militare da uno a dieci anni il militare addetto al servizio sanitario, che, durante o dopo il combattimento, omette di prestare la sua assistenza ai militari, o alle altre persone regolarmente al seguito delle forze armate belligeranti, che siano infermi, feriti o naufraghi, ancorche' nemici.
[2]Se alcuno dei fatti suindicati e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a sette anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva