Art. 190 (Codice penale militare di guerra)Omessa assistenza verso militari infermi, feriti o naufraghi

[1]E' punito con la reclusione militare da uno a dieci anni il militare addetto al servizio sanitario, che, durante o dopo il combattimento, omette di prestare la sua assistenza ai militari, o alle altre persone regolarmente al seguito delle forze armate belligeranti, che siano infermi, feriti o naufraghi, ancorche' nemici.

[2]Se alcuno dei fatti suindicati e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a sette anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art190 · fonte su Normattiva