Art. 195
Violenza contro un inferiore
[1]((Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
[2]Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata)).
Testo vigente dal 18 dicembre 1985, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva