Art. 195Violenza contro un inferiore

[1]((Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

[2]Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata)).

Testo vigente dal 18 dicembre 1985, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art195 · fonte su Normattiva