Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI MILITARI - VIOLENZA AD INFERIORE - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - CONTENUTO.
La ratio della circostanza aggravante del reato di violenza ad inferiore deve essere ricercata nella esigenza di punire con sanzione aggiuntiva solo quegli atti di violenza che comportino una significativa aggressione anche ai beni del servizio e della disciplina militare; il legislatore del 1985, nel trasformare la circostanza in esame da obligatoria in facoltativa, ha inteso proprio demandare al giudice, data la impossibilita' di tipizzare i casi in cui l'aggressione assurga ad autonoma ragione di aggravamento della pena prevista per i corrispondenti delitti comuni (lesioni od omicidio), l'individuazione della soglia della lesione rilevante, da applicarsi secondo le particolarita' del caso concreto attinenti, sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo, alle violazioni delle regole del servizio e della disciplina.
REATI MILITARI - VIOLENZA AD INFERIORE - IPOTESI AGGRAVATA - GENERALITA' ED INDETERMINATEZZA DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SUFFICIENTE DETERMINAZIONE DELLA FATTISPECIE PENALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Una volta precisato (v. massima A) il significato da attribuire alla circostanza aggravante del reato di violenza ad inferiore, deve escludersi la lesione del principio della (sufficiente) determinazione della fattispecie in quanto nella disposizione e' chiaramente individuato - pur se solo per implicito - il disvalore da considerare ai fini dell'aggravamento di pena e quindi l'ambito entro il quale puo' esplicarsi la discrezionalita' del giudice attinente solo all'individuazione della rilevanza della lesione ai beni della disciplina e del servizio militare ed in quanto tale coerente con il principio della "individuazione" della pena con il quale quello della loro "legalita'" va contemperato ed armonizzato. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, c.p.m.p., secondo comma, ultima parte, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma Cost.). - Sul principio della individuazione e legalita' delle pene v. S. n. 131/1970
REATI MILITARI - VIOLENZA AD INFERIORE - IPOTESI AGGRAVATA - INDETERMINATEZZA E GENERALITA' DELLA FATTISPECIE AGGRAVANTE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - DIFFICOLTA' PER IL SOGGETTO DI CONOSCERE IL PRECISO CONTENUTO DELLA NORMA INCRIMINATRICE - ESCLUSIONE - MANCATO RISPETTO DELLA REGOLA DELLA RIMPROVERABILITA' CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Una volta chiarito (v. massima A) che nella fattispecie aggravante dell'art. 195, c.p.m.p. risulta chiaramente individuato, anche se solo per implicito, il disvalore da considerare ai fini dell'aggravamento di pena, deve escludersi sia il mancato rispetto della regola di rimproverabilita', che la violazione del diritto di difesa, in quanto l'univocita' del disvalore considerato dalla norma, da un lato ne permette la conoscibilita' rendendo cosi' rimproverabile la condotta inosservante, e dall'altro consente all'accusa di enucleare gli elementi di fatto reputati idonei a concretare una lesione "rilevante" dei beni dell'ordine e della disciplina militare: addossandole, per cio' stesso, l'onere di una loro contestazione specifica, in mancanza della quale l'aggravante non potrebbe essere riconosciuta che a pena di violazione del diritto di difesa, del quale quello alla contestazione e' naturale proiezione. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, secondo comma, ultima parte, c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, primo comma, Cost.).
REATI MILITARI - VIOLENZA CONTRO UN INFERIORE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - INCIDENZA, AL RIGUARDO, DELLA SENT. N. 103/1982 - CONSEGUENTE DISPARITA' RISPETTO ALLA PENA APPLICABILE PER LA INSUBORDINAZIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, comma primo, c.p.m.p. (concernente il reato di violenza contro un inferiore) sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo che, dopo la sent. n. 103/1982, la fattispecie in esame risulterebbe sanzionata in modo piu' grave (reclusione militare da 6 mesi a 5 anni) rispetto al delitto di insubordinazione con violenza (art. 186, ultimo comma, c.p.m.p.): e cio' in quanto la predetta sentenza ha fissato, quale criterio informatore, per tutte le specie di insubordinazione, l'applicabilita' delle sanzioni previste dalla legge penale comune. Infatti, la impugnata norma e' stata, nelle more, completamente sostituita dall'art. 5 della legge 26 novembre 1985, n. 689, alla luce del quale si impone il riesame della rilevanza della questione. - S. n. 103/1982.
REATI MILITARI - VIOLENZA CONTRO UN INFERIORE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - VUOTO LEGISLATIVO A SEGUITO DELLA SENT. N. 173/1984 - REPERIMENTO DELLA SANZIONE PENALE APPLICABILE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo, perche' riesamini, alla luce della sopravvenuta legge 26 novembre 1985, n. 689 (Modifiche al codice penale militare di pace), la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 195, primo comma, C.P.M.P. (disciplinante il reato di violenza contro un inferiore). Secondo il giudice a quo, infatti, a seguito della sentenza n. 173/1984 (che ha cancellato dalla norma impugnata le parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni", lasciando fermo il collegamento della reazione punitiva dell'ordinamento all'avverarsi di un comportamento antigiuridico), il reato in questione dovrebbe necessariamente essere punito - ai sensi degli artt. 37, primo comma, 22 e 26 C.P.M.P. - mediante reclusione da un mese a ventiquattro anni, con conseguente disparita' di trattamento rispetto alla ben piu' mite disciplina sanzionatoria prevista dal secondo comma dello stesso art. 195, in relazione ad ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime. Ma l'art. 5 della predetta l. n. 689/1985 ha ora completamente sostituito la denunciata norma, rendendo necessario il riesame della rilevanza della questione. - S. n. 173/1984.
Riguarda ancheart. 26 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - VIOLENZA AD INFERIORE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRA GIA' DECISA CON DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p., nella parte in cui punisce con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni il militare che usa violenza contro un inferiore. Infatti, in tale parte, esso e' stato gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, essendo divenuta detta pena, a seguito della sentenza n. 103 del 1982, piu' aspra di quella prevista dal secondo comma dello stesso art. 195 per fatti piu' gravi. - S. n. 173/1984.
sentenza 65/1985massima n. 10762 REATI MILITARI - VIOLENZA AD INFERIORE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO RISPETTO A QUELLO PIU' MITE PREVISTO PER LA INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA AL SUPERIORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Successivamente alla pronuncia della Corte che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale in parte qua dell'art. 186, commi primo e secondo, c.p.m.p., di modo che al reato di insubordinazione con violenza al superiore si applicano le pene previste nel codice penale comune, e' mancato l'intervento del legislatore su tutta la materia e ne e' derivata una irrazionale ed ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla stessa illecita condotta, a seconda che essa sia compiuta dall'inferiore oppure dal superiore. Disparita' che, pur in attesa della auspicata riforma, va eliminata; pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 195 comma primo c.p.m.p., limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni". - S. 103/1982.