Art. 197 (Codice penale militare di guerra) — Spoliazione di cadavere o sottrazione di denaro o di altri oggetti
[1]Chiunque, sul campo di battaglia e a fine di trarne profitto, spoglia un cadavere, o sottrae di dosso al cadavere denaro od oggetti preziosi, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
[2]Se il fatto e' commesso da piu' persone riunite, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva