Art. 200 (Codice penale militare di guerra) — Violenza o minaccia contro militari dello Stato italiano
[1]Il prigioniero di guerra, che usa violenza o minaccia contro un militare dello Stato italiano, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni; e, se il militare suindicato e' incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, con la reclusione militare da tre a sette anni.
[2]Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.
[3]Se, nei casi preveduti dai commi precedenti, la violenza o la minaccia e' commessa da tre o piu' persone riunite, la pena e' aumentata.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva