Art. 199 (Codice penale militare di guerra) — Disobbedienza
[1]Il prigioniero di guerra, di qualsiasi grado, che non obbedisce agli ordini di un militare dello Stato italiano, ancorche' non graduato, incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
[2]Si applica la reclusione fino a cinque anni, se il fatto e' commesso in circostanze di grave pericolo.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva