Art. 207 — Esclusione della rimozione
La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni precedenti non importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni precedenti non importa la rimozione.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 156 — Rimozione
La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni seconda e terza, eccettuato quello preveduto dall'ultimo comma dell'articolo 151, importa la rimozione.…
Art. 33 — Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune
La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa: 1° la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo…
Art. 219 — Pena accessoria
La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.…
Art. 113 — Fatti collettivi
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti e' commesso da piu' militari riuniti, la pena di morte si applica soltanto a quelli che hanno determinato il fatto, e gli altri sono puniti con la reclusione militare non inferiore a dieci anni. 38a La condanna…
Art. 518 — Pubblicazione della sentenza
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e' diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente…
Art. 146 — Diserzione fuori della presenza del nemico
Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette il reato di diserzione, ed e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni, tenuto conto della durata dell'assenza, il militare: 1° che, essendo in servizio alle armi, si allontana senza…
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art207 · fonte su Normattiva