Art. 113 (Codice penale militare di guerra) — Fatti collettivi
[1]Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti e' commesso da piu' militari riuniti, la pena di morte si applica soltanto a quelli che hanno determinato il fatto, e gli altri sono puniti con la reclusione militare non inferiore a dieci anni. 38a
[2]La condanna importa la rimozione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva