Art. 21 (Codice penale militare di guerra) — Armistizio
L'armistizio non sospende l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, salvo che con decreto Reale sia diversamente disposto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva