Art. 21 — Delitti comuni commessi da militari
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Per i delitti indicati nell'articolo 264, commessi da militari, ancorche' fuori del territorio dello Stato, si applicano le disposizioni della legge penale comune. Tuttavia, la pena detentiva temporanea puo' essere aumentata fino a un sesto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956 · versione 0 su Normattiva