Art. 343 — Sentenza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla liberta' personale dell'imputato
[1]Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale al quale egli e' addetto, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina, con sentenza, il rinvio dell'imputato davanti al tribunale medesimo, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale, o di astenersi dal rinviare a giudizio in applicazione dell'articolo 210.
[2]Con la stessa sentenza, il giudice istruttore, se non ha disposto anteriormente, puo' dare i provvedimenti menzionati nell'articolo 301 del codice di procedura penale, ovvero puo' modificarli o revocarli.
[3]Se l'imputato non e' detenuto per il reato per cui si procede, si applicano le disposizioni dell'articolo 375 del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva