Art. 132 (Codice penale militare di guerra)Circostanze attenuanti

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art132 · fonte su Normattiva