Art. 132 (Codice penale militare di guerra) — Circostanze attenuanti
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva