Art. 213Istigazione di militari a disobbedire alle leggi

[1]Il militare, che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati nell'articolo 266 del codice penale, verso militari in servizio alle armi o in congedo, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo.

[2]Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualita'.

[3]La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art213 · fonte su Normattiva