Art. 213 — Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
[1]Il militare, che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati nell'articolo 266 del codice penale, verso militari in servizio alle armi o in congedo, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo.
[2]Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualita'.
[3]La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva