Art. 153 (Codice penale militare di guerra) — Iscritto di leva o militare in congedo che si fa sostituire
L'iscritto di leva arruolato o il militare in congedo, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi indicati nell'articolo 151, non si presenta, facendosi sostituire, e' considerato immediatamente mancante alla chiamata, ed e' punito con la pena stabilita dall'articolo stesso, aumentata dalla meta' a due terzi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva