Art. 216 — Malversazione a danno di militari
Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che si appropria, o comunque distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, e' punito con la reclusione da due a otto anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva