Art. 215Peculato militare

[1]Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione da due a dieci anni. 30 47

[2]((Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.))

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

30

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 13 dicembre 1991, n. 448 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri"".

Corte Costituzionale

47

La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 18 luglio 2008, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 23/7/2008, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 54 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art215 · fonte su Normattiva