Art. 217 — Peculato e malversazione del portalettere
Il militare incaricato del servizio di portalettere, che commette l'appropriazione o la distrazione preveduta dai due articoli precedenti, o che, comunque, si appropria, o distrae a profitto proprio o di altri, con danno dell'amministrazione militare o di militari, valori o cose di cui ha il possesso per ragione del suo servizio, e' punito con le pene in detti articoli stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva