Art. 236Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito

[1]E' punito con la reclusione militare fino a sei mesi:

[2]1° il militare, che, avendo trovato, in luogo militare, denaro o cose da altri smarrite, se li appropria o non li consegna al superiore entro ventiquattro ore;

[3]2° il militare, che si appropria cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

[4]Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata, la pena e' della reclusione militare fino a due anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art236 · fonte su Normattiva