Art. 236 — Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito
[1]E' punito con la reclusione militare fino a sei mesi:
[2]1° il militare, che, avendo trovato, in luogo militare, denaro o cose da altri smarrite, se li appropria o non li consegna al superiore entro ventiquattro ore;
[3]2° il militare, che si appropria cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
[4]Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata, la pena e' della reclusione militare fino a due anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva