Art. 21 — Delitti comuni commessi da militari
ARTICOLO ASOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167
Testo vigente dal 4 aprile 1956, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva
ARTICOLO ASOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167
Testo vigente dal 4 aprile 1956, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 1941
Collegamenti
Art. 1085 — Aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un superiore
Se un delitto non previsto dal presente codice e' commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena e' aumentata fino a un terzo, quando la qualita' della…
Art. 80
ARTICOLO ASOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167…
Art. 140 — Violenza a sentinella, vedetta o scolta
Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, e' punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni. Se la violenza e' commessa con armi o da piu' persone riunite, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se…
Art. 33 — Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune
La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa: 1° la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo…
Art. 9 — Delitto comune del cittadino all'estero
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e' punito secondo la…
Art. 10 — Delitto comune dello straniero all'estero
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo…
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art21 · fonte su Normattiva