Art. 220 (Codice penale militare di guerra)Distrazione, occultamento o distruzione di cose requisibili

Chiunque, in previsione di un ordine di requisizione, o dopo che l'ordine legale gli e' stato intimato, distrae od occulta una o piu' cose requisibili, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni; e, se le distrugge o sopprime con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art220 · fonte su Normattiva