Art. 220 (Codice penale militare di guerra) — Distrazione, occultamento o distruzione di cose requisibili
Chiunque, in previsione di un ordine di requisizione, o dopo che l'ordine legale gli e' stato intimato, distrae od occulta una o piu' cose requisibili, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni; e, se le distrugge o sopprime con la reclusione militare da tre a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva