Art. 221 (Codice penale militare di guerra) — Inadempienza dell'ordine militare di requisizione di cose
Chiunque, ancorche' in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di adempiere gli obblighi legalmente impostigli dall'Autorita' militare per la requisizione di cose mobili ovvero di immobili, occorrenti alle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva