Art. 23 (Codice penale militare di guerra) — Ultrattivita' della legge penale militare di guerra
Per i reati preveduti dalla legge penale militare di guerra, commessi durante lo stato di guerra, si applicano sempre le sanzioni penali stabilite dalla legge suindicata, sebbene il procedimento penale sia iniziato dopo la cessazione dello stato di guerra, e ancorche' la legge penale militare di pace o la legge penale comune non preveda il fatto come reato o contenga disposizioni piu' favorevoli per il reo.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva