Art. 246
[1](Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o a militari preposti alla sorveglianza disciplinare).
[2]Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine, inerente al servizio o alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento, ovvero di chi rappresenta l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, e' punito con la reclusione militare fino a otto mesi.
[3]Se il fatto e' commesso durante il servizio, o in presenza di piu' persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena e' aumentata.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva