Art. 246

[1](Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o a militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

[2]Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine, inerente al servizio o alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento, ovvero di chi rappresenta l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, e' punito con la reclusione militare fino a otto mesi.

[3]Se il fatto e' commesso durante il servizio, o in presenza di piu' persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena e' aumentata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art246 · fonte su Normattiva