Art. 251Violazione di disposizioni dell'Autorita' statale preposta alle fabbricazioni di guerra

[1]Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, e' punito con la reclusione militare da tre mesi a cinque anni il dirigente o preposto a un ente o stabilimento privato mobilitato o che abbia ricevuto dall'Autorita' statale preposta alle fabbricazioni di guerra il preavviso della dichiarazione di ausiliarieta', il quale:

[2]1° ritarda od omette di comunicare notizie o dati richiesti dalla predetta Autorita', relativi all'attivita' dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele o incompleto;

[3]2° presenta all'Autorita' suindicata domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantita' superiore a quella necessaria e sufficiente;

[4]3° aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta Autorita', ovvero li utilizza per scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;

[5]4° omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionando la riduzione della sua rapacita' produttiva;

[6]5° procede, senza autorizzazione dell'Autorita' suindicata, a trasformazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione di tutti o parte degli stessi, o di macchinari.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art251 · fonte su Normattiva