Art. 251 — Violazione di disposizioni dell'Autorita' statale preposta alle fabbricazioni di guerra
[1]Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, e' punito con la reclusione militare da tre mesi a cinque anni il dirigente o preposto a un ente o stabilimento privato mobilitato o che abbia ricevuto dall'Autorita' statale preposta alle fabbricazioni di guerra il preavviso della dichiarazione di ausiliarieta', il quale:
[2]1° ritarda od omette di comunicare notizie o dati richiesti dalla predetta Autorita', relativi all'attivita' dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele o incompleto;
[3]2° presenta all'Autorita' suindicata domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantita' superiore a quella necessaria e sufficiente;
[4]3° aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta Autorita', ovvero li utilizza per scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;
[5]4° omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionando la riduzione della sua rapacita' produttiva;
[6]5° procede, senza autorizzazione dell'Autorita' suindicata, a trasformazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione di tutti o parte degli stessi, o di macchinari.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva