Art. 30
[1]Omessa comunicazione della dichiarazione di mobilitazione dell'ente.
[2]Il dirigente o chi comunque e' preposto ad un ente o stabilimento mobilitato per il servizio del lavoro che omette di comunicare al personale dipendente il decreto di mobilitazione entro il termine prescritto, o, se non e' stato prescritto alcun termine, in quello di tre giorni dalla comunicazione ricevuta, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
[3]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della multa fino a lire cinquemila.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva