Art. 32

[1]Violazioni di disposizioni dell'autorita' statale da parte di dirigenti di enti o stabilimenti.

[2]Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni il dirigente o preposto ad un ente, impresa o stabilimento mobilitato a' sensi dell'art. 9, il quale:

  • a)ritarda od omette di comunicare notizie e dati richiesti dall'autorita' statale che ha provocato la mobilitazione per il servizio del lavoro dell'ente, relativi all'attivita' dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele od incompleto;
  • b)presenta all'autorita' competente domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantita' superiore o diversa da quella necessaria o sufficiente;
  • c)aliena le materie o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta autorita', ovvero li utilizza per produzioni o scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;
  • d)omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionandone la riduzione della capacita' produttiva;
  • e)procede senza autorizzazione dell'autorita' predetta, o del Ministero delle corporazioni nei casi regolati dal Regio decreto-legge 18 novembre 1929- VIII, n. 2488, e dalla legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, e successive modificazioni, a trasformazioni di lavorazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione totale o parziale degli stabilimenti stessi ovvero di macchinari esistenti in tali stabilimenti.

[3]Se i fatti previsti dalle lettere b) e c) sono commessi dai dirigenti di enti, imprese o stabilimenti privati diversi da quelli sopraindicati, la pena e' della reclusione da un mese a due anni.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art32 · fonte su Normattiva