Art. 268 — Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare
[1]Nei paesi nei quali i trattati e gli usi internazionali attribuiscono ai consoli la giurisdizione penale, alla giurisdizione consolare e' sostituita quella militare italiana, inerente ai corpi di spedizione all'estero, alle navi militari e agli aeromobili militari.
[2]Se trattasi di giurisdizione consolare straniera, si applica la disposizione dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva