Art. 272Competenza dei tribunali militari territoriali

[1]Appartiene ai tribunali militari territoriali la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, esclusi quelli di competenza dei tribunali militari di bordo e dei tribunali militari istituiti presso forze armate concentrate.

[2]Per la determinazione della competenza territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art272 · fonte su Normattiva