Art. 272 — Competenza dei tribunali militari territoriali
[1]Appartiene ai tribunali militari territoriali la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, esclusi quelli di competenza dei tribunali militari di bordo e dei tribunali militari istituiti presso forze armate concentrate.
[2]Per la determinazione della competenza territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva