Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 261, 271 e

272 del codice penale militare di pace e dell'art. 2 della legge

7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare

di pace), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 2000 dal

tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di G. A.,

iscritta al n. 574 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 luglio 2000 (r.o. n. 574

del 2000) nel corso di un procedimento penale nei confronti di

persona imputata del reato di mancanza alla chiamata aggravata

(artt. 151 e 154 n. 1 del codice penale militare di pace), il

tribunale militare di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, 97, primo comma, e 111 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice penale militare

di pace e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche

all'ordinamento giudiziario militare di pace), "come richiamato"

dagli artt. 271 e 272 del predetto codice, nella parte in cui,

rispettivamente, non comprendono fra le disposizioni del codice di

procedura penale applicabili nel rito militare anche quelle

concernenti il procedimento davanti al tribunale in composizione

monocratica e non prevedono che il tribunale militare giudichi in

composizione monocratica sugli stessi reati per i quali tale

composizione è stabilita in rapporto al tribunale ordinario;

che il giudice a quo rileva, in via preliminare, come la

Corte di cassazione abbia escluso che la nuova normativa

ordinamentale e processuale introdotta dal d.lgs. 19 febbraio 1998,

n. 51 e dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - la quale prevede, da

un lato, che il tribunale giudichi in composizione monocratica, ove

la legge non disponga altrimenti (art. 48 r.d. 30 gennaio 1941,

n. 12, come sostituito dall'art. 14 d.lgs. n. 51 del 1998), e,

dall'altro, che davanti al tribunale penale monocratico si osservi il

rito disciplinato dagli artt. 549 ss. cod. proc. pen. (come

modificati dalla citata legge n. 479 del 1999) - possa

automaticamente trasferirsi nel rito militare;

che a tale estensione sarebbero infatti di ostacolo le

speciali disposizioni dettate dall'art. 2 della legge n. 180 del 1981

(richiamate dall'art. 271 del codice penale militare di pace,

nonché, quanto ai requisiti formali della sentenza e del processo

verbale, dagli artt. 371 e 374 dello stesso codice), in forza delle

quali il tribunale militare giudica esclusivamente in composizione

collegiale mista, e cioè con l'intervento, a fianco di due giudici

"togati", di un membro "laico" (ufficiale delle Forze armate);

che, in tal modo, si sarebbe venuto peraltro a creare un

quadro normativo contrastante con il principio di ragionevolezza, in

quanto situazioni del tutto simili riceverebbero un trattamento

inspiegabilmente differenziato: l'appartenente alle Forze armate

imputato di un reato militare, omogeneo per titolo e regime

sanzionatorio a quelli per i quali il tribunale ordinario opera con

rito ed in composizione monocratici, continua, infatti, ad essere

giudicato da un tribunale in composizione collegiale;

che ulteriori profili di compromissione dell'art. 3 della

Costituzione deriverebbero dalla disciplina della connessione tra

reati comuni e reati militari: giacché, qualora l'appartenente alle

Forze armate sia imputato di un reato militare connesso con un reato

comune più grave, ma comunque compreso tra quelli per i quali è

prevista la composizione monocratica del tribunale, egli verrebbe

giudicato, in forza dell'art. 13 cod. proc. pen., non più dal

giudice militare collegiale, ma dal giudice ordinario, con rito ed in

composizione monocratici;

che, inoltre, avendo il citato art. 13 cod. proc. pen. un

ambito applicativo limitato ai casi di connessione oggettiva, laddove

del medesimo reato militare risultino imputati, in concorso tra loro,

un estraneo alle Forze armate ed un militare, quest'ultimo sarebbe

giudicato dal tribunale militare in composizione collegiale, mentre

l'estraneo verrebbe sottoposto con "rito monocratico" al giudizio del

tribunale ordinario in composizione monocratica;

che, per altro verso, in conseguenza delle norme impugnate,

la procedura militare risulterebbe "appesantita", al termine delle

indagini preliminari, dalla necessità di celebrare l'udienza

preliminare, e, nella fase dibattimentale, dalla composizione

collegiale del tribunale, e ciò indipendentemente dal titolo del

reato o dal trattamento sanzionatorio;

che sarebbe quindi violato anche il principio del buon

andamento dei pubblici uffici, sancito dall'art. 97, primo comma,

Cost.: principio "tanto più rilevante" ove interpretato alla luce

del nuovo testo dell'art. 111 Cost., introdotto dalla legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in forza del quale la legge

deve assicurare la ragionevole durata del processo, non potendo

dubitarsi che, "ragionevolmente", la durata dei procedimenti devoluti

al giudice militare debba rispondere, quanto meno, agli stessi canoni

di celere definizione stabiliti in rapporto al rito ordinario;

che il rimettente segnala, infine, quanto alla rilevanza

della questione, come nel procedimento a quo l'imputato sia stato

tratto a giudizio dal pubblico ministero con citazione diretta ai

sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.: con la conseguenza che, ove la

questione di costituzionalità fosse respinta, detta citazione -

consentita solo nell'ambito del "rito monocratico" - dovrebbe essere

dichiarata nulla a norma degli artt. 178, comma 1, lettera b), e 179

cod. proc. pen; laddove invece, in caso di suo accoglimento, il reato

di mancanza alla chiamata, contestato all'imputato, rientrerebbe nel

novero di quelli sui quali il tribunale militare dovrebbe giudicare

in composizione e con rito monocratici;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la

declaratoria di infondatezza della questione;

che l'Avvocatura erariale osserva, in particolare, come il

legislatore abbia "ritagliato" la disciplina di cui al d.lgs. n. 51

del 1998 sui tribunali ordinari, escludendo intenzionalmente dal suo

ambito applicativo i tribunali militari, e ciò in ragione sia della

peculiare composizione di questi ultimi che del particolare status

dei cittadini chiamati alle armi;

che, in tale prospettiva, l'eventuale estensione della

disciplina sul giudice monocratico al rito militare richiederebbe un

riassetto complessivo del sistema, tale da involvere scelte

discrezionali riservate al legislatore.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte, le scelte concernenti la composizione, collegiale o

monocratica, dell'organo giudicante rientrano nell'ambito della

discrezionalità del legislatore, e come tali non sono sindacabili

sul terreno della costituzionalità, ove effettuate in base a criteri

non irragionevoli(v. ordinanze n. 240 del 2000; n. 423 e n. 139 del

1997; n. 257 del 1995);

che, per quanto attiene in particolare ai tribunali militari,

la previsione di una composizione (esclusivamente) collegiale e

"mista", con la partecipazione di un membro "laico" proveniente dalle

Forze armate, pur non rappresentando una soluzione costituzionalmente

obbligata (v. sentenza n. 460 del 1994), non può nemmeno essere

qualificata come scelta legislativa affatto irragionevole;

che l'intervento di detto membro "laico", connettendosi alla

stessa origine e ratio storica dei tribunali militari, mira, infatti

- come più volte affermato da questa Corte - ad assicurare una

migliore comprensione, utile ai fini del giudizio, della vita e

dell'ambiente militare nei quali i fatti illeciti sono commessi (v.

sentenze n. 460 del 1994 e n. 49 del 1989; ordinanza n. 151 del

1992);

che, in tale ottica, la disciplina della composizione del

tribunale militare risponde dunque a finalità analoghe a quelle cui

è ispirata la previsione di organi giudicanti specializzati

collegiali - organi chiamati a giudicare anche su reati o su

controversie civili aventi, di per sé, limitata rilevanza (si pensi,

per tutti, al tribunale per i minorenni ed alle sezioni specializzate

agrarie) - i quali si caratterizzano per la presenza, a fianco di

giudici "togati", di soggetti estranei alla magistratura idonei a

fornire, per il possesso di particolari requisiti culturali o

professionali, un qualificato contributo alla comprensione delle

vicende oggetto del giudizio (v. sentenza n. 49 del 1989);

che, sempre alla luce della giurisprudenza di questa Corte,

il carattere ampiamente discrezionale delle scelte legislative

inerenti alla composizione dell'organo giudicante non viene meno per

il fatto che tali scelte abbiano riflessi sul piano processuale, in

termini di maggiore o minore complessità del procedimento (v.

ordinanze n. 139 e n. 423 del 1997): riflessi che, nell'ipotesi in

esame, si risolvono peraltro in un rafforzamento delle garanzie

dell'imputato nel procedimento militare, cui è in particolare

assicurato, in ogni caso, il "filtro" dell'udienza preliminare;

che, quanto alle denunciate disparità di trattamento

correlate al regime della connessione tra reati comuni e militari, la

disciplina in questione - in forza della quale, fra reati comuni e

reati militari, la connessione di procedimenti opera entro

circoscritti limiti (e cioè solo quando il reato comune è più

grave di quello militare), con attribuzione della competenza per

tutti i reati al giudice ordinario - si configura anch'essa come

frutto di una scelta discrezionale del legislatore non eccedente i

limiti della ragionevolezza, in quanto espressiva di un

"bilanciamento" tra le esigenze proprie del giudizio sui reati

militari e quelle cui risponde, in via generale, l'istituto della

connessione; e ciò a prescindere dal rilievo che tali disparità di

trattamento vanno ascritte non alle norme oggi impugnate, ma a quelle

che regolano gli effetti della connessione stessa (segnatamente,

l'art. 13, comma 2, cod. proc. pen.);

che per quanto concerne poi l'asserita violazione

dell'art. 97, primo comma, Cost., è costante giurisprudenza di

questa Corte che il principio del buon andamento della pubblica

amministrazione, pur essendo riferibile anche agli organi

dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle

leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro

funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto

estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale, che nel

frangente viene in rilievo (cfr., ex plurimis ordinanze n. 30, n. 152

e n. 490 del 2000);

che deve altresì escludersi la violazione dell'art. 111

Cost.: il principio della ragionevole durata del processo, sancito

dalla norma costituzionale invocata a seguito delle modifiche operate

dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, deve

essere infatti letto - alla luce dello stesso richiamo al connotato

di "ragionevolezza", che compare nella formula normativa - in

correlazione con le altre garanzie previste dalla Carta

costituzionale, a cominciare da quella relativa al diritto di difesa

(art. 24 Cost.);

che il legislatore conserva, quindi, ampia discrezionalità

nella definizione della disciplina processuale, salvo il divieto di

scelte prive di valida ragione giustificativa, ora anche sotto il

profilo della durata dei processi (v. ordinanza n. 32 del 2001);

che, in tale prospettiva, non può essere ritenuta

contrastante con il parametro costituzionale in discorso né la

previsione della composizione comunque collegiale del tribunale

militare, trattandosi di scelta suggerita dall'accennata finalità di

"migliore comprensione" dei fatti oggetto di giudizio; né la

correlata previsione, nel rito militare, dell'udienza preliminare

anche in rapporto a reati di limitata gravità, avendo detta udienza,

di per sé, la valenza di una garanzia per l'imputato;

che, pertanto, la questione di costituzionalità deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice penale militare

di pace e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche

all'ordinamento giudiziario militare di pace), "come richiamato"

dagli artt. 271 e 272 del codice penale militare di pace, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 111

della Costituzione, dal tribunale militare di Roma con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte