Art. 261Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale

[1]Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti:

[2]1° al tribunale e al procuratore del Re Imperatore, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare del Re Imperatore;

[3]2° alla corte di cassazione e al procuratore generale presso di questa, rispettivamente, il tribunale supremo militare e il procuratore generale militare del Re Imperatore;

[4]3° al ricorso per cassazione, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare;

[5]4° al segretario, il cancelliere.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art261 · fonte su Normattiva