Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Organo giudicante - Composizione - Tribunale in composizione monocratica - Norme sul procedimento - Inapplicabilità nel rito militare - Necessaria celebrazione dell'udienza preliminare e composizione collegiale del tribunale militare nella fase dibattimentale - Prospettata, irragionevole, differenziazione di regime, rispetto al tribunale ordinario con conseguente disparità di trattamento degli imputati per reati militari, rispetto agli imputati per reati comuni, nonché lamentata violazione del principio di buon andamento, in rapporto alla durata ragionevole del processo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice penale militare di pace, nonché dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 nella parte in cui, rispettivamente, non comprendono fra le disposizioni del codice di procedura penale applicabili nel rito militare anche quelle concernenti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, e non prevedono che il tribunale militare giudichi in composizione monocratica sugli stessi reati per i quali tale composizione è stabilita in rapporto al tribunale ordinario. Il legislatore, infatti, gode di ampia discrezionalità nella scelta della composizione degli organi giudicanti, sicché non può, da un lato, ritenersi irragionevole la presenza di un membro 'laico' nel collegio giudicante; né costituisce, per altro verso, una ingiustificata disparità di trattamento la possibilità che reati comuni e reati militari, pur se connessi, siano giudicati da organi diversi. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di composizione degli organi giudicanti, v. ordinanze n. 240/2000, n. 423/1997, n. 139/1997, n. 257/1995. - Sulla presenza di un membro 'laico' nei tribunali militari, v. sentenze n. 460/1994, n. 49/1989, ordinanza n. 151/1992. - Sulla estraneità del principio di buon andamento (secondo l'art. 97 Cost.) all'esercizio della giurisdizione, v. ordinanze n. 30/2000, n. 152/2000, n. 490/2000. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di definizione dei meccanismi processuali, v. ordinanza n. 32/2001. M. R.
Riguarda ancheart. 2 legge 180/1981art. 272 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 271 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTO - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 350, 1x COMMA - ADOZIONE DELL'ISTRUTTORIA SOMMARIA NEL "CASO IN CUI LA PROVA APPARE EVIDENTE" - SINDACABILITA' GIUDIZIARIA IN BASE ALL'ART. 389, 3 COMMA, DEL C.P.P. ED ALLA SENT. N. 117 DEL 1968 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
In conseguenza della sent. n. 117 del 1968, con la quale l'art. 389, 3 comma, c.p.p., e' stato dichiarato illegittimo, nei limiti in cui escludeva la sindacabilita' nel corso del processo, della valutazione compiuta dal P.M. sulla evidenza della prova, la legittimita' della decisione del P.M. circa l'istruzione, sommaria o formale, del processo, soggiace al controllo del giudice. Questa regola processuale, in forza del rinvio alle disposizioni del cod. proc. pen. da parte dell'art. 261 c.p.m.p. si applica anche al processo penale militare. Va percio' dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale riguardo all'art. 350, 1 comma, c.p.m.p., in riferimento al principio della precostituzione del giudice per legge sancito dall'art. 25, 1 comma, Cost., a causa della insindacabilita' gia' stabilita dalla norma impugnata ma certo non piu' sussistente dopo la sent. n. 117 del 1968 - del potere conferito al procuratore militare circa il rito da adottare nell'istruttoria.
Riguarda ancheart. 350 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 389 r.d. 1399/1930
TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTO - COD. PEN. MIL. DI PACE, ARTT. 350, SECONDO COMMA, E 324, SECONDO COMMA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' - EFFETTI - VUOTO LEGISLATIVO - ESCLUSIONE.
Dichiarate illegittime, e quindi non piu' applicabili, le norme degli artt. 350, secondo comma, e 324, secondo comma, c.p.m.p., sul potere del pubblico ministero di procedere, a propria discrezione, ad istruzione sommaria, nel codice penale militare di pace rimangono espressamente stabiliti soltanto i casi nei quali si deve procedere con istruzione formale (art. 324, primo ed ultimo comma) e le ipotesi nelle quali, non ricorrendo alcuno dei suddetti casi e verificandosi le circostanze e le condizioni enunciate nell'art. 389 c.p.p., ed alle quali l'art. 350, primo comma, c.p.m.p., fa rinvio, si deve procedere con istruzione sommaria. Tuttavia, poiche', in base all'art. 261, c.p.m.p., il processo penale militare, salvo che sia diversamente stabilito, e' soggetto alle disposizioni del codice di procedura penale, l'interpretazione sistematica induce alla conclusione che, ove non ricorrano le circostanze e le condizioni enunciate dall'art. 389, c.p.p., il procuratore militare debba sempre richiedere l'istruzione formale. E' senz'altro da escludersi, quindi, che, per effetto delle pronunce di incostituzionalita' contenute nella sent. n. 83 del 1971, venga a mancare nel processo penale militare, ogni regola circa il rito, sommario o formale, dell'istruttoria, e che con la decisione della Corte costituzionale sia venuto quindi a crearsi, in materia, un vuoto legislativo.
Riguarda ancheart. 324 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 350 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 389 r.d. 1399/1930