Art. 283 (Codice penale militare di guerra) — Casi di convocazione; competenza
[1]Il tribunale militare di guerra straordinario e' competente a conoscere dei reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte, quando l'imputato sia stato arrestato in flagranza e il comandante, competente a costituirlo a norma della legge relativa all'ordinamento giudiziario militare, ne abbia deciso la convocazione, per la necessita' di un giudizio immediato, a scopa di esemplarita'. 38a
[2]La competenza del tribunale militare di guerra straordinario e' limitata alla cognizione del reato, per il quale e' convocato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva