Art. 230 (Codice penale militare di guerra) — Omesso impedimento di determinati reati militari
[1]Ferme in ogni altro caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale e quelle dell'articolo 138 del codice penale militare di pace, il militare, che, per timore di un pericolo o per altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 186, 187, 192, 193, 202 e 203, e' punito:
[2]1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato la legge stabilisce la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo; 38a
[3]2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla meta' a due terzi.
[4]Se il colpevole e' il piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, superiore in comando o piu' anziano, si applica la pena dalla legge stabilita per il reato, di cui non e' stata impedita l'esecuzione. Nondimeno, il giudice puo' diminuire la pena.
[5]Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, ai fini della determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che hanno diretto gli atti di ribellione o di indisciplina collettiva.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva