Art. 309 — Arresto fuori dei casi di flagranza
Fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorche' non soggetto alla giurisdizione militare, non puo' essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto dell'Autorita' giudiziaria; salve le misure precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare.16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
16La Corte Costituzionale con sentenza 19-20 marzo 1985, n. 74 (in G.U. 1a s.s. 27/3/1985, n. 74) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 309 del codice penale militare di pace."
Testo vigente dal 28 marzo 1985, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva