Art. 286Effetti del procedimento per rimessione

Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione o il giudizio, salvo che il tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione; nel qual caso rimane salva la facolta' di compiere gli atti urgenti.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art286 · fonte su Normattiva