Art. 286 — Effetti del procedimento per rimessione
Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione o il giudizio, salvo che il tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione; nel qual caso rimane salva la facolta' di compiere gli atti urgenti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva