Art. 284 — Denuncia e risoluzione dei conflitti di competenza fra giudici militari
[1]Quando piu' giudici militari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione dello stesso reato, la decisione sul conflitto spetta al tribunale supremo militare.
[2]I conflitti preveduti dal comma precedente cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, secondo i casi, la propria competenza o la propria incompetenza.
[3]Le norme sui conflitti si applicano altresi' in ogni caso analogo a quelli preveduti da questo articolo.
[4]Il giudice, che rileva il conflitto, pronuncia ordinanza, con cui rimette gli atti al tribunale supremo militare.
[5]Il tribunale supremo militare provvede in camera di consiglio.
[6]Nel risolvere il conflitto, il tribunale supremo militare determina se e in quale parte devono conservare validita' gli atti compiuti dal giudice dichiarato incompetente.
[7]La sentenza del tribunale supremo militare sulla competenza ha autorita' di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o circostanze, nel seguito del giudizio, vengano a modificare la competenza.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva