GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - PORTATA GENERALE DEL PRINCIPIO - APPLICABILITA' ANCHE AI PROCEDIMENTI PENALI MILITARI - FATTISPECIE - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 285, PRIMO COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Il principio enunciato dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo il quale "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge" ha una portata assolutamente generale ed e' quindi applicabile (cfr. la sent. n. 29 del 1958) anche ai procedimenti penali militari. Secondo i principi piu' volte affermati dalla Corte costituzionale, l'art. 25, primo comma, della Costituzione esige che la legge predetermini i criteri di individuazione del giudice competente e circoscriva con limiti adeguati le ipotesi nelle quali, a regiudicanda gia' insorta, si possa spostare la competenza da uno ad altro giudice. L'espressione "motivi di servizio" dell'art. 285, 1 co., cod. pen. mil. di pace, consente invece, data la sua estrema genericita', che la "rimessione" dei procedimenti possa chiedersi, e disporsi, in una gamma di ipotesi praticamente senza confini e percio' indefinibile, la garanzia che l'imputato venga giudicato dal giudice naturale precostituito per legge restando cosi' vanificata. Pertanto l'art. 285, primo comma, cod. pen. mil. di pace, nella parte in cui consente la rimessione del procedimento da uno ad altro tribunale militare "per motivi di servizio", va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione.
GIUDICE NATURALE - RIMESSIONE DEI PROCEDIMENTI - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 285, PRIMO COMMA - POTERE DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE DI DISPORRE LA RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MERITO DA UNO AD ALTRO TRIBUNALE MILITARE OVE SUSSISTANO MOTIVI DI SERVIZIO - ILLIMITATA DISCREZIONALITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
L'art. 111, secondo comma, della Costituzione, avendo ad oggetto l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ha un ambito di applicazione diverso da quello proprio dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo il quale "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Pertanto la sentenza n. 119 del 1957, con cui l'art. 285 c.p.m.p., concernente la rimessione del processo da uno ad altro tribunale militare, fu dichiarata illegittima, per violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui escludeva che la decisione demandata in proposito al tribunale supremo militare dovesse essere motivata, non e' di per se sufficiente a far ritenere risolta la questione proposta dal Tribunale di Padova, in base all'art. 25, primo comma, della Costituzione, nei confronti, bensi', dell'art. 285, primo comma, c.p.m.p., che non ha specifico riferimento alla parte in cui esso consente che la "rimessione del procedimento" sia disposta per meri "motivi di servizio." La valutazione dei "motivi di servizio", per cui, in base all'art. 285 c.p.m.p., il procedimento puo' essere rimesso da uno ad altro tribunale militare, e' affidata, in sede di richiesta e, rispettivamente, di decisione, ad organi - il procuratore generale e il tribunale supremo militare - operanti in posizione di indipendenza ed imparzialita'. Cio', pero', se vale senz'altro ad impedire, da una parte, che alla "rimessione del procedimento" si provveda in casi in cui i "motivi di servizio" siano stati arbitrariamente predisposti allo scopo di provocare uno spostamento della competenza del giudice, non e' pero' sufficiente, dall'altra, ad escludere il contrasto fra l'art. 285, primo comma, c.p.m.p. e l'art. 25, primo comma, della Costituzione.
GIURISDIZIONE (FUNZIONE DI) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ART. 285 COD. PEN. MIL. PACE: RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI DA UNO AD ALTRO TRIBUNALE MILITARE DISPOSTA DAL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE CON ORDINANZA NON MOTIVATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER LA PARTE IN CUI CONSENTE CHE L'ORDINANZA SIA "NON MOTIVATA".
L'art. 285, secondo comma, Cod. pen. mil. pace, nello stabilire che il Tribunale supremo militare dispone la rimessione di un procedimento da uno ad altro Tribunale con ordinanza non motivata e' in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, per il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali (senza eccezioni e senza riserve) debbono essere motivati. Pertanto il citato comma dell'art. 285 e' costituzionalmente illegittimo.