Art. 351 — Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore
[1]Il procuratore militare del Re Imperatore, se ritiene che non si debba procedere, anche solo per taluno fra piu' coimputati, o se ritiene che la cognizione del fatto appartiene a un tribunale militare di bordo, trasmette gli atti al giudice istruttore, con le opportune richieste.
[2]Il giudice istruttore, se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza, con cui dichiara non doversi procedere, ovvero ordina la trasmissione degli atti all'Autorita' competente; altrimenti dispone che l'istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati.
[3]Per la sentenza del giudice istruttore, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 344 a 349.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva