Art. 340 — Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero
[1]Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore militare del Re Imperatore.
[2]Il procuratore militare del Re Imperatore presenta le sue requisitorie al giudice istruttore.
[3]Le requisitorie non sono notificate.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva