Art. 292 (Codice penale militare di guerra) — Rinvio della esecuzione
[1]La esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte puo' essere sospesa per disposizione del comandante indicato nel primo comma dell'articolo precedente, o del comandante supremo, ove sia presentata domanda di grazia dal condannato, dai suoi congiunti o dal difensore. 38a
[2]La esecuzione e' differita:
[3]1° quando il condannato si trovi in stato di grave infermita' di mente o di corpo;
[4]2° quando la persona condannata sia una donna incinta.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva