Art. 292 (Codice penale militare di guerra) — Rinvio della esecuzione
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[1]La esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte puo' essere sospesa per disposizione del comandante indicato nel primo comma dell'articolo precedente, o del comandante supremo, ove sia presentata domanda di grazia dal condannato, dai suoi congiunti o dal difensore.
[2]La esecuzione e' differita:
[3]1° quando il condannato si trovi in stato di grave infermita' di mente o di corpo;
[4]2° quando la persona condannata sia una donna incinta.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva