Art. 291 (Codice penale militare di guerra) — Esame delle sentenze da parte del comandante
[1]La sentenza di condanna alla pena di morte, immediatamente esecutiva o divenuta tale, e' sottoposta all'esame del comandante dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale. 38a
[2]Se il comandante ritiene che ricorrono circostanze rilevanti per il condono o la commutazione della pena, ne fa formale proposta, che trasmette al comandante supremo; altrimenti dichiara che non intende avvalersi della facolta' suindicata e rimette gli atti al pubblico ministero, il quale provvede alla esecuzione della sentenza.
[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano relativamente alle sentenze pronunciate dai tribunali militari di guerra straordinari.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva