Art. 293 — Difensori
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[1]Durante la istruzione non sono ammesse l'assistenza e la rappresentanza del difensore.
[2]Nel giudizio l'imputato deve, a pena di nullita', essere assistito dal difensore. Se egli non lo nomina o ne rimane privo, il presidente gliene destina uno d'ufficio.
[3]Nei casi di particolare gravita', ovvero se ricorrono speciali motivi, il presidente puo' consentire che l'imputato sia assistito da due difensori.
[4]Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare, il presidente, con provvedimento non soggetto a impugnazione, puo' escludere il difensore non militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947 · versione 0 su Normattiva