Art. 295 — Disciplina dei difensori non militari
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[1]Contro gli avvocati e i procuratori, che abbandonano la difesa, si applicano, con ordinanza del presidente del tribunale militare, sentito il pubblico ministero, le sanzioni stabilite dal codice di procedura penale.
[2]Contro l'ordinanza e' ammesso il ricorso al tribunale supremo militare, anche per il merito, da parte dell'interessato e del pubblico ministero.
[3]La dichiarazione di ricorso, unitamente ai motivi, deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di tre giorni dalla notificazione dell'ordinanza.
[4]Se l'imputato, in seguito all'abbandono, rimane senza difesa, il presidente nomina difensore di ufficio un ufficiale. Puo' essere conceduto un termine massimo di cinque giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non puo' mai essere sospeso per un tempo maggiore, ne' rinviato, a causa dell'abbandono della difesa.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947 · versione 0 su Normattiva