Art. 421
Atti della istruzione
[1]L'ufficiale incaricato delle funzioni di pubblico ministero compie tutti gli atti, che nella istruzione formale, per i procedimenti davanti ai tribunali militari territoriali, sono di competenza del giudice istruttore, osservate le disposizioni del capo secondo del titolo quarto di questo libro.
[2]Spetta pero' al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277 di provvedere all'emissione, alla sospensione, alla revoca o alla conversione dei mandati di cattura, di comparizione e di accompagnamento, alla scarcerazione dell'imputato, alla concessione della liberta' provvisoria e all'applicazione delle sanzioni contro i testimoni non comparsi e contro i periti o interpreti non comparsi o negligenti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva